23 giugno 2026 – La Corte costituzionale ha esaminato in udienza pubblica a Roma il significato giuridico di “sostegno vitale”, ammettendo per la prima volta undici malati, otto contrari e tre favorevoli, alla partecipazione diretta nel procedimento, nell’udienza di oggi.
L’udienza è servita a chiarire il requisito fissato dalla sentenza 242/2019 dopo il rinvio del Gip di Bologna, che ha sollevato profili di illegittimità rispetto agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e all’articolo 8 della Convenzione europea. I giudici relatori sono Francesco Viganò e Giancarlo Antonini. La Consulta dovrà valutare se ridefinire l’ambito applicativo di quel requisito, che oggi limita l’accesso al suicidio assistito e che finora ha consentito la procedura a 17 pazienti in Italia.
I requisiti fissati dalla sentenza 242/2019
Il perimetro tracciato nel 2019 resta il riferimento del giudizio. Per accedere alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, il malato deve contemporaneamente:
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essere affetto da patologia irreversibile e considerata incurabile;
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subire sofferenze fisiche o psicologiche giudicate dall’interessato del tutto intollerabili;
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dipendere da trattamenti di sostegno vitale;
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conservare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.
Finora, sulla base di questi criteri, 17 pazienti in Italia hanno potuto accedere alla procedura. Il nodo riguarda proprio la definizione di “sostegno vitale”, espressione che negli anni ha generato interpretazioni differenti.
Il caso che ha portato la questione davanti alla Consulta
Nel corso dell’udienza è stato richiamato il caso di Stefano, paziente affetto da atrofia multisistemica.
Secondo l’Azienda sanitaria competente, trattamenti come ossigenoterapia, catetere vescicale e somministrazione continua di insulina non rientrerebbero nella categoria dei trattamenti di sostegno vitale, poiché la loro sospensione non provocherebbe la morte in tempi brevi.
Da qui nasce il dubbio sollevato dal Gip di Bologna: una lettura troppo restrittiva del requisito rischierebbe di creare una distinzione tra malati che vivono condizioni cliniche analoghe, limitando l’accesso all’autodeterminazione sulla base del tipo di terapia ricevuta.
Perché il Gip di Bologna ha rimesso gli atti alla Consulta
Il rinvio nasce da una vicenda nella quale alcuni attivisti, tra cui Marco Cappato, hanno accompagnato una paziente in Svizzera per accedere al suicidio assistito e si sono autodenunciati per aiuto al suicidio, ritenendo il caso fuori dall’ambito di non punibilità definito nel 2019. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip l’ha sospesa e ha posto alla Corte il dubbio che il requisito del sostegno vitale determini una disparità di trattamento tra malati in condizioni analoghe.
Secondo il giudice bolognese, un’interpretazione restrittiva del requisito rischia di violare i principi di uguaglianza, dignità e autodeterminazione, perché finisce per distinguere pazienti con uguale gravità della malattia in base al tipo di terapia ricevuta. Il Comitato nazionale per la bioetica ha inoltre segnalato il rischio di un effetto perverso: la spinta a sottoporre alcuni pazienti a trattamenti invasivi solo per rendere possibile il loro successivo rifiuto.
Le precedenti pronunce e l’attesa per la decisione
La Corte ha già affrontato il tema in due pronunce interpretative: la prima ha incluso nei “trattamenti salvavita” anche dispositivi medici, terapie farmacologiche continuative e assistenza costante di terzi; la seconda ha confermato la legittimità della norma che subordina la non punibilità alla presenza del requisito del sostegno vitale.
All’udienza sono stati ammessi otto malati contrari a un’estensione del requisito e tre favorevoli a una lettura più ampia. “Tutti e otto, hanno spiegato gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Leotta, sono persone affette da patologia irreversibile, capaci di volontà libera e autonoma”, dicitura depositata nelle memorie.
La decisione della Consulta è attesa nelle prossime settimane e potrebbe incidere in modo significativo sull’accesso al suicidio assistito in Italia. Sullo sfondo resta inoltre il tema dell’intervento legislativo del Parlamento, finora assente, mentre la Corte è chiamata a pronunciarsi anche sulla legge della Sardegna in materia di suicidio assistito, impugnata dal Governo.
