17 luglio 2026 – “Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi”, scrive Meloni su X, annunciando una nuova norma per impedire a chi subisce danni mentre commette un reato, e ai suoi familiari, di ottenere un risarcimento da chi si è difeso
“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Con queste parole la premier ha presentato sui social una delle disposizioni contenute nel nuovo disegno di legge Sicurezza, intervenendo sul tema dei risarcimenti richiesti da chi rimane ferito durante la commissione di un reato.
Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto.
Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari.
Chi viola la… pic.twitter.com/pTa1m0uUTQ
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 17, 2026
Ddl Sicurezza, Meloni: “Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene”
Secondo quanto scritto dalla presidente del Consiglio su X, la norma stabilisce che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non possa chiedere alcun risarcimento alla persona che ha reagito per difendersi.
Il divieto, ha spiegato Meloni, riguarderebbe anche i familiari dell’autore del reato. “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso”, ha affermato la premier.
Nel post è stata pubblicata anche un’immagine con la scritta: “Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque”.
“Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”, ha concluso Meloni.
Ddl Sicurezza, cosa prevede il nuovo provvedimento
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026, contiene disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile.
La norma richiamata da Meloni modifica il Codice civile ed esclude il risarcimento per chi subisce un danno mentre sta commettendo alcuni gravi reati: violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione o con strappo, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione. Resta invece possibile un’eventuale condanna penale per chi ha reagito, anche per eccesso colposo di legittima difesa: a venire meno sarebbe soltanto l’obbligo civile di risarcire l’autore del reato o i suoi familiari.
Il provvedimento interviene anche contro la violenza delle cosidette “bande giovanili”: prevede infatti il fermo preventivo, anche per i minorenni, delle persone ritenute pericolose nei luoghi della movida e introduce un’aggravante per i danneggiamenti commessi da gruppi di almeno cinque persone, con pene fino a cinque anni di reclusione e multe fino a 15mila euro. Il ddl stabilisce inoltre la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali lievi o lievissime inflitte agli agenti durante lo svolgimento delle loro funzioni. Trattandosi di un disegno di legge, le disposizioni dovranno ora essere esaminate e approvate dal Parlamento prima di entrare in vigore.
Notizia in aggiornamento…
